La Corte Costituzionale ha pubblicato il dispositivo della sentenza con cui è stato dichiarato inammissibile il referendum sulla cannabis. Secondo la Corte il quesito referendario è inammissibile perché si pone in contrasto con le Convenzioni internazionali e la disciplina europea in materia, difetta di chiarezza e coerenza intrinseca ed è, infine, inidoneo allo scopo.
«La richiesta referendaria – secondo il suo contenuto oggettivo, unico rilevante – avrebbe condotto alla depenalizzazione della coltivazione di tutte le piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, pesanti e leggere, con ciò ponendosi in contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Vienna e di New York e con la Decisione Quadro 2004/757/GAI» si legge nel dispositivo della sentenza.
La Consulta ha rilevato che l’eliminazione della parola «coltiva» dal primo comma dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti – oggetto della prima parte del quesito referendario – farebbe venir meno la rilevanza penale anche della coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe pesanti (papavero sonnifero e foglie di coca), e ciò sebbene la richiesta referendaria, secondo le intenzioni dei promotori dichiarate in giudizio, mirasse a depenalizzare le sole condotte di coltivazione «domestica» e «rudimentale» delle piante di cannabis.
La Corte ha ritenuto che la lettura riduttiva prospettata dai promotori non è in alcun modo ricavabile dal testo normativo. Attraverso il richiamo testuale alla Tabella I, la «coltivazione» di cui si parla al comma 1 dell’articolo 73 non può che riferirsi alle droghe pesanti, e non già solo alla cannabis che, invece, è compresa nella Tabella II, richiamata dall’articolo 73, comma 4, del medesimo Testo unico. Inoltre, la Corte ha osservato che il risultato perseguito dalla richiesta referendaria neppure sarebbe stato raggiunto, in quanto sarebbero rimaste nell’ordinamento altre norme, non toccate dalla richiesta referendaria, che sanzionano la coltivazione della pianta di cannabis nonché di ogni altra pianta da cui possono estrarsi sostanze stupefacenti (articoli 26 e 28 del Testo unico sugli stupefacenti).
Ciò rendeva, in questa parte, il quesito «fuorviante» per l’elettore. Con riferimento alla seconda parte del quesito, la Corte ha evidenziato un profilo di manifesta contraddittorietà, perché l’abrogazione della pena detentiva per le condotte aventi ad oggetto le sole droghe leggere avrebbe determinato una stridente antinomia con il trattamento sanzionatorio di analoghi fatti, ma di lieve entità. Per questi ultimi, infatti, sarebbe rimasta comunque in vigore la pena congiunta della reclusione e della multa; ciò avrebbe finito per porre l’elettore di fronte a una scelta illogica e contraddittoria.
Una sentenza che il Comitato promotore del Referendum ha così commentato: «Più che evidenziare perché il quesito referendario sarebbe inammissibile in base alla Costituzione, le 19 pagine della sentenza della Consulta sono un apprezzamento speculativo delle circostanze che sarebbero state create dalla normativa di risulta. La Corte impiega metà sentenza a dare conto a se stessa di quale sia la normativa vigente del testo unico, evidentemente avendo incontrato qualche difficoltà ricostruttiva del testo oggetto dei quesiti.
La Corte riconosce che “indirettamente” il ritaglio referendario si riferiva anche alla cannabis, contraddicendo le mistificazioni avanzate dal Presidente Amato nella sua conferenza stampa del 16 febbraio, confermando la differenza tra “piante” e “sostanze” ma eludendo la conseguenza logica della necessità di mettere in campo una serie di altre condotte affinché dalle prime si producano alle seconde. Condotte non interessate dal ritaglio referendario».
I promotori del referendum, relativamente alle convenzioni internazionali che la Corte sostiene si sarebbero violate, parlano di un’»interpretazione delle Convenzioni Onu come se il mondo fosse fermo al 1961» ed ha annunciato nei prossimi giorni le memorie difensive del quesito organizzando momenti pubblici di ulteriore approfondimento nel merito delle motivazioni.


